Statuto



Indice

Capitolo I DISPOSIZIONI GENERALI


Capitolo II QUALITÀ DI MEMBRO


Capitolo III ORGANIZZAZIONE


Capitolo IV DISPOSIZIONI FINALI



  1. Capitolo I DISPOSIZIONI GENERALI
    1. Articolo 1 NOME E CONDIZIONE GIURIDICA
    2. 1. Con la denominazione «Federazione Sportiva Minigolf Ticino» (FSMT) sussiste un'associazione nel senso degli Art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero nonché del presente statuto.
      2. Essa è una sezione regionale dell’«Associazione Sportiva Svizzera di Minigolf» (ASSM) facente parte dell’«Associazione Svizzera dello Sport» (ASS) e riconosce pertanto i di lei statuti.
    3. Articolo 2 SEDE E DURATA

    4. 1. La FSMT ha la propria sede al domicilio del Presidente Cantonale in carica, a meno che l’Assemblea dei Delegati non decida altrimenti.
      2. La durata è illimitata.
    5. Articolo 3 PRINCIPI

    6. 1. La FSMT è etnicamente, politicamente e confessionalmente neutrale.
      2. Gli organi ed i funzionari della FSMT svolgono la loro attività a titolo gratuito, riservata l’indennità delle spese vive.
    7. Articolo 4 SCOPO

    8. 1. La FSMT fondata a Locarno il 12 luglio 1955, originariamente sotto il nome di «Federazione Ticinese Minigolf», modificato in seguito in «Federazione Ticinese di Golf su Pista» e quindi in «Federazione Ticino e Grigioni di Golf su Pista» e poi ancora in «Federazione Sportiva Minigolf Ticino e Grigioni» e dal 2007 «Federazione Sportiva Minigolf Ticino» ha per scopo:
      a.) riunire e raggruppare tutti i Club ticinesi e di salvaguardare gli interessi generali dei suoi membri verso autorità, mass media, pubblico ed altre federazioni sportive, nella misura in cui tale incombenza non sia espressamente riservata all’ASSM o al singolo Club;
      b.) promuovere nei Cantoni Ticino la pratica sportiva del minigolf nelle sue varie discipline tecniche;
      c.) provvedere al rispetto delle prescrizioni ed all’effettuazione del programma validamente deliberato dall’ASSM, riservato il diritto di deroga nell’ambito esclusivamente cantonale;
      d.) sviluppare la collaborazione fra i Club ticinesi nell’organizzazione di competizioni o di altre manifestazioni nel cantone;
      e.) organizzare direttamente o per il tramite di singoli Club il Campionato Ticino individuale, la Coppa Ticino a squadre ed altre manifestazioni a carattere regionale, interregionale, nazionale o internazionale;
      f.) far svolgere corsi tecnici d’istruzione e di perfezionamento per la gioventù e per i giocatori di altre categorie;
      g.) fornire consulenza ed assistenza nella costruzione e nella manutenzione d’impianti sportivi atti alla pratica del minigolf.
    9. Articolo 5 FINANZE

    10. 1. La FSMT copre il fabbisogno finanziario necessario per l’adempimento degli scopi prefissi facendo capo:
      a.) ai contributi sociali;
      b.) alle tasse di tesseramento individuale;
      c.) ad altri prelievi (tasse di torneo, ecc.);
      d.) a ricavi prevenienti da manifestazioni;
      e.) a sussidi, sovvenzioni e contributi di terzi.
    11. Articolo 6 RESPONSABILITÀ
    12. 1. Gli organi ed i membri della FSMT non assumono nessuna responsabilità personale per gli impegni della Federazione.
      2. Unica garanzia degli impegni sociali risulta essere il capitale sociale della FSMT.
      3. È riservato il diritto di rivalsa della FSMT verso i suoi funzionari e membri in caso di negligenza grave o di colpa.
  2. Capitolo II QUALITÀ DI MEMBRO
    1. Articolo 7 CATEGORIE
    2. 1. La FSMT distingue:
      a.) Membri Ordinari;
      b.) Membri Straordinari;
      c.) Membri Onorari.
    3. Articolo 8 MEMBRO ORDINARIO
    4. l. Possono essere Membri Ordinari della FSMT solo i Club ticinesi regolarmente affiliati all’ASSM.
      2. La qualità di Membro Ordinario pertanto si acquisisce, rispettivamente si perde automaticamente con l’ammissione, rispettivamente con le dimissioni o l’esclusione dall’ASSM.
    5. Articolo 9 MEMBRO STRAORDINARIO
    6. 1. La FSMT può, su richiesta, riconoscere la qualità di Membro Straordinario a un Club non affiliato all’ASSM oppure a un gruppo ricreativo o dopolavoristico, praticante il minigolf.
    7. Articolo 10 MEMBRO ONORARIO
    8. 1. Su proposta del Comitato l’Assemblea dei Delegati può nominare Membri Onorari quelle persone fisiche o giuridiche che con particolari prestazioni, siano esse sportive, pecuniarie, amministrative o altro hanno contribuito in modo determinante al raggiungimento degli scopi della FSMT.
  3. Capitolo III ORGANIZZAZIONE
    1. a. L’ASSEMBLEA DEI DELEGATI

    2. Articolo 11 COMPOSIZIONE
    3. 1. L’Assemblea dei Delegati (AD) comprende:
      a.) i membri del Comitato Cantonale;
      b.) i delegati dei Membri Ordinari;
      c.) i rappresentanti dei Membri Straordinari;
      d.) i Membri Onorari.
      2. Il diritto di voto spetta solo ai delegati dei Membri Ordinari.
      3. I membri del Comitato Cantonale, i rappresentanti dei Membri Straordinari nonché i Membri Onorari hanno solo voto consultivo.
      4. Ogni Club avente qualità di Membro Ordinario ha diritto ad un minino di 2 voti. Un Club ha diritto a:
      a.) 3 voti se ha più di 20 soci tesserati alla FSMT (senza distinzione di categoria);
      b.) 4 voti se ha più di 40 soci tesserati alla FSMT (senza distinzione di categoria).
    4. Articolo 12 COMPETENZE
    5. 1. L’Assemblea dei Delegati è l’organo supremo della FSMT. Alla stessa sono attribuite tutte le competenze che per legge, statuto o regolamento non sono riservate ad un altro organo.
      2. All’Assemblea dei Delegati spetta in particolare:
      a.) la nomina dei membri del Comitato Cantonale, dei membri del Tribunale Sportivo Cantonale, dei preposti alle Commissioni, dei revisori dei conti, nonché il loro scarico, come pure la nomina dei Membri Onorari;
      b.) l’approvazione del consuntivo e del preventivo;
      c.) la fissazione dei contributi sociali nonché le tasse di tesseramento ed altre;
      d.) la modifica dello statuto;
      e.) l’elaborazione e l’approvazione di regolamenti riservata la relativa delega al Comitato Cantonale o a Commissioni;
      f.) lo scioglimento della Federazione.
    6. Articolo 13 L’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
    7. 1. L’Assemblea Ordinaria ha luogo nel periodo intermittente tra due stagioni sportive.
      2. Il Comitato Cantonale, i revisori dei conti nonché un quinto dei delegati possono chiedere in ogni tempo la convocazione di un’Assemblea Straordinaria.
      3. La convocazione di un’Assemblea va fatta a tutti i membri del Comitato, ai membri ordinari e straordinari, nonché ai membri onorari, per iscritto almeno 15 giorni prima, con indicazione del luogo, della data e dell’ordine del giorno.
    8. Articolo 14 COMPITI DELL’ASSEMBLEA GENERALE
    9. 1. I compiti inalienabili dell’Assemblea Generale sono:
      a.) accettazione del verbale precedente;
      b.) scarico del Comitato in carica;
      c.) elezione del nuovo Comitato;
      d.) elezione dei nuovi Revisori;
      e.) ammissione definitiva dei nuovi soci;
      f.) determinazione delle quote sociali;
      g.) decisione concernente i soci onorari.
    10. Articolo 15 QUORUM
    11. 1. L’Assemblea dei Delegati convocata ai sensi dello statuto può validamente decidere alla presenza della maggioranza dei Delegati (voti).
      2. In caso d’insufficiente presenza, avrà luogo un’ora più tardi una nuova Assemblea avente potere decisionale.
    12. Articolo 16 VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
    13. 1. Le votazioni e decisioni hanno luogo a maggioranza semplice salvo nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.
    14. B. IL COMITATO CANTONALE

    15. Articolo 17 COMPOSIZIONE
    16. 1. Il Comitato Cantonale si compone di tre o più membri, ossia almeno un presidente, un segretario-cassiere ed un responsabile tecnico.
      2. Salvo il Presidente designato direttamente dall’Assemblea dei Delegati, il riparto delle possibili cariche (come ad esempio il Vice-Presidente, Vice-Commissario Tecnico, Addetto Stampa, ecc.) sono di competenza del Comitato stesso, ritenuto che le cariche di segretario e cassiere non devono essere necessariamente cumulate.
    17. Articolo 18 ELEZIONI E DURATA
    18. 1. Il Presidente federativo nonché tutti gli altri membri del Comitato Cantonale sono eletti annualmente dall’Assemblea dei Delegati e sono sempre rieleggibili.
    19. Articolo 19 COMPETENZE
    20. 1. Il Comitato Cantonale ha il diritto ed il dovere di gestire gli affari della Federazione non specialmente attribuiti all’Assemblea dei Delegati o ad altri organi della FSMT.
      2. Il Comitato Cantonale può nominare Commissioni permanenti o ad hoc a dipendenza delle necessità. Queste Commissioni hanno funzione consultiva.
      3. Spetta al Comitato Cantonale di precisare l’estensione delle competenze dei suoi singoli membri, nonché delegare il suo diritto di firma e di rappresentanza ad uno o più membri del Comitato, a dipendenza delle incombenze.
    21. C. I REVISORI DEI CONTI

    22. Articolo 20 COMPOSIZIONE ED ELEZIONE
    23. 1. L’Assemblea dei Delegati nomina due revisori dei conti che rimangono in carica per la durata di un anno.
      2. Essi sono rieleggibili.
    24. Articolo 21 COMPETENZE
    25. 1. I revisori dei conti hanno l’obbligo di controllare la contabilità della Federazione e di presentare un apposito rapporto all’Assemblea dei Delegati circa la situazione patrimoniale e la tenuta dei documenti contabili.
      2. Essi possono procedere in ogni tempo alla verifica mediante preavviso scritto di 15 giorni al cassiere con copia contemporanea al Presidente della FSMT.
    26. D. IL TRIBUNALE SPORTIVO

    27. Articolo 22 COMPOSIZIONE ED ELEZIONE
    28. 1. Il Tribunale Sportivo Cantonale si compone di:
      a) un Presidente;
      b) due assessori;
      c) due supplenti.
      2. Essi vengono eletti annualmente dall’Assemblea dei Delegati e sono sempre rieleggibili.
    29. Articolo 23 COMPETENZE
    30. 1.Il Tribunale Sportivo Cantonale è autorità di prima istanza.
      a) con procedura d’appello (cfr. art. 10 e ss. RR/ASSM)
      I. in materia di contestazioni tra la FSMT e singoli Club o tesserati ticinesi;
      II. in materia di contestazioni tra due o più Club o tesserati ticinesi;
      III. a dipendenza di decisioni d’organi di un Club della Federazione contro un tesserato del proprio Club o di un altro Club appartenente alla stessa Federazione, in caso di violazione di prescrizioni imperative dell’ASSM e della FSMT o di norme sportive fondamentali;
      b) con procedura di ricorso (cfr. art. 13 e ss. RR/ASSM) verso decisioni e delibere dell’Assemblea dei Delegati e del Comitato della FSMT;
      c) con procedura speciale in materia disciplinare nei confronti di funzionari della FSMT.
      2. Applicabili in via analogica risultano i disposti del Regolamento di Ricorso dell’ASSM.
  4. Capitolo IV DISPOSIZIONI FINALI
    1. Articolo 24 REVISIONE STATUTO
    2. 1. L’Assemblea dei Delegati è il solo organismo competente per modificare il presente statuto.
      2. Modifiche statutarie possono essere prese solo con la maggioranza dei due terzi.
    3. Articolo 25 SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
    4. l. La Federazione va considerata automaticamente sciolta se comprende meno di due membri ordinari.
      2. Lo scioglimento può anche essere deciso alla maggioranza dei tre quarti in un’Assemblea dei Delegati convocata con questa unica trattanda.
      3. Diritti e fondate pretese di terzi non possono essere menomati nell’ambito dell’attivo della Federazione.
      4. Circa la devoluzione dell’eventuale patrimonio sociale residuo, decide l’Assemblea dei Delegati alla maggioranza dei due terzi.
    5. Articolo 26 ENTRATA IN VIGORE
    6. 1. Il presente statuto annulla quello del 12 luglio 1955, modificato in data l° marzo 1961, revisato ulteriormente in data 8 marzo 1982, ed entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea dei Delegati, previa sua ratifica da parte del Comitato Centrale dell’ASSM.
  5. Approvato all’unanimità dall’Assemblea Generale della FSMT a Solduno in data 2 marzo 1996

    FEDERAZIONE SPORTIVA MINIGOLF TICINO

    Il Presidente:M. Wagnières
    Il Cassiere: S. Pelloni